IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1994, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1994, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, articolo 10 della legge 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme. Per la predetta gestione del bilancio sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37. 2. La predetta autorizzazione e' estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.