IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia approvato per  legge  e  comunque
non  oltre  il  31  marzo  1994,  la gestione del bilancio per l'anno
finanziario 1994, secondo gli stati di previsione e le eventuali note
di variazioni contenuti nella relativa proposta  di  legge  all'esame
del  Consiglio  regionale,  nei  limiti  previsti  dai  commi  1 e 2,
articolo 10 della legge 12 aprile 1977, n. 15, salvo per  i  capitoli
concernenti  gli  interventi  cofinanziati  dalla  CEE per i quali la
gestione non e' soggetta a limiti di somme. Per la predetta  gestione
del   bilancio  sono  applicabili  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 4, 5 e 8 della legge  regionale  3  giugno  1992,  n.  36  e
nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37.
  2.  La  predetta  autorizzazione  e'  estesa  anche al bilancio del
Consiglio regionale nei  limiti  dei  dodicesimi  degli  stanziamenti
previsti  nei  medesimi  disegni  di  legge  per  i  capitoli  di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.